Descrizione
Sono ammessi al voto domiciliare:
a) gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza
continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne
l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano.
b) gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento
dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi
previsti dall'art.29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto
pubblico che i comuni organizzano in occasione dei consultazioni per facilitare
agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).
Allegati
Ultimo aggiornamento: 28 aprile 2025, 11:25