Autocertificazione

Ultima modifica 6 novembre 2021

Che cos'è l'autocertificazione

Con il termine autocertificazione si indica una semplice dichiarazione che in pratica sostituisce i normali certificati, mediante appositi moduli sottoscritti (firmati) dall'interessato. La firma non deve essere più autenticata.

Ogni qualvolta un pubblico ufficio, per l’istruttoria di una pratica di sua competenza, richieda la produzione di un certificato, il cittadino può autocertificare, cioè dichiarare sotto la sua responsabilità, una lunga serie di fatti, stati e qualità che lo riguardano. L'autocertificazione sostituisce, non solo i tradizionali certificati anagrafici (residenza, stato di famiglia, cittadinanza, ecc.), ma anche un’ampia gamma di posizioni personali che possono essere oggetto di autocertificazione (titoli di studio, qualifiche professionali, situazione economica, ecc.).

La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto. Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero.


Approfondimenti

Moduli

Sono in linea i seguenti moduli a disposizione dei cittadini.

Come si redige un'Autocertificazione

Per redarre un’autocertificazione il cittadino può utilizzare gli appositi moduli prestampati che gli uffici pubblici sono tenuti a mettergli a disposizione oppure usare un semplice foglio di carta sul quale, dopo avere scritto i propri dati identificativi (cognome e nome, data e luogo di nascita) dichiarerà quanto gli viene richiesto.

Basterà quindi firmare la dichiarazione e presentarla direttamente all’ufficio competente, senza procedere (e qui sta l’innovazione più significativa) ad autenticazione della firma.

Le autocertificazioni sono utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e con le imprese che gestiscono servizi di pubblica utilità (Enel, Telecom, FS, Poste, RAI, ecc.); non sono utilizzabili nei rapporti tra soggetti privati.

Chi deve accettare l'Autocertificazione

L'autocertificazione è utilizzabile solo:

  • con le amministrazioni pubbliche, intendendo per esse tutte le Amministrazioni dello Stato, le regioni, province, comuni e comunità montane, le camere di commercio, gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, etc.
  • con le imprese che gestiscono servizi di pubblica utilità cioè le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l’erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche ecc. (Enel, Telecom, FS, Poste, Ferrovie dello Stato, RAI, Autostrade ecc., ad eccezione del servizio Bancoposta) Tutte queste aziende sono tenute ad accettare l'autocertificazione dei loro utenti.

L'Autocertificazione non è utilizzabile nei rapporti tra soggetti privati.

Cosa fare se l'Autocertificazione viene rifiutata

L’impiegato o il funzionario dell’ufficio pubblico che non accetta l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, malgrado esistano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall’art.328 del Codice Penale e rischia di essere punito per omissioni o rifiuto di atti d’ufficio.

Il cittadino dovrà innanzitutto accertare chi è il responsabile dell’ufficio che ha rifiutato l’autocertificazione, richiedendo nome, cognome, e qualifica. Reperiti i dati, il cittadino dovrà richiedere per iscritto le ragioni del mancato accoglimento dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà segnalando anche, per conoscenza, se ritenuto opportuno, gli estremi della pratica al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata l’autocertificazione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica, Roma.

Se entro trenta giorni dalla data della richiesta, il pubblico ufficiale o l’incaricato non compie l’atto e non risponde per esporre le ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per le sanzioni previste. Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta.

La procedibilità è d’ufficio, pertanto non sono richieste querele, istanze o altro.

Chi si vedrà rifiutata la propria autocertificazione di certificazione sostitutiva o sostitutiva di atto di notorietà, si troverà nelle condizioni di denunciare semplicemente l’omissione di atti d’ufficio.

Validità delle Dichiarazioni Sostitutive di Certificazioni e Atti Notori

Validità delle Dichiarazioni Sostitutive di Certificazioni e Atti Notori.

I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio (art.2 co.3 L127/97).

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell atto di notorietà per i casi suindicati dall’art.2 e 4 della L.15/68 hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (art.6 co.1 D.P.R. 403/98).

Dichiarazioni che sostituiscono i certificati

Dichiarazioni che sostituiscono i certificati

  • data e il luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza a ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di
  • qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi
  • speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe
  • tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
  • matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
  • di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai
  • sensi della vigente normativa;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Legislazione

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A).